Un investitore ha ottenuto il riconoscimento della nullità dei contratti di investimento ”My Way” per la mancata previsione della facoltà di recesso anticipato in suo favore, riuscendo a recuperare le somme precedentemente versate alla banca, pari ad € 98.539,72.
A stabilirlo la Corte d’Appello di Bologna, con Sentenza n. 1274/2016 del 13/7/2016. Quest’ultima ha confermato la precedente sentenza di primo grado enunciata dal Trib. Rimini (Sentenza n. 1352 del 2010) in favore del cliente, riaffermando ancora una volta l’obbligatorietà della clausola di recesso ai sensi dell’art. 30 TUF nel prospetto informativo degli investimenti, a pena di nullità dell’operatività intrattenuta.
Il Collegio, ribadendo che la clausola di recesso ha la importantissima funzione di informare l’investitore della possibilità di recedere dal contratto in caso di offerta fuori sede (vale a dire contratti firmati fuori dai locali dell’intermediario) ha sottolineato che quest’ultima deve essere obbligatoriamente presente in contratto e deve essere riportata in maniera chiara e visibile, per permettere una facile lettura e comprensione all’investitore.
Nullità del contratto per mancato diritto di recesso di cui Art. 30 TUF
Come anticipato, già il Tribunale di Rimini, con sentenza del 2010, in accoglimento della domanda attorea, aveva dichiarato la nullità del contratto firmato tra le parti, e dei contratti ad esso collegati, per violazione dell’art. 30 TUF. Già era stata riscontrata tale mancanza, con conseguente condanna della Banca alla restituzione delle somme versate dall’attore pari a € 98.539,72 oltre interessi e pagamento delle spese di lite.
La sentenza di primo grado, impugnata dalla banca, è stata recentemente confermata dal Collegio di Bologna. La Corte di Appello ha ancora una volta sottolineato l’elevato livello di tutela che deve essere garantito attraverso la clausola di recesso anticipato ai consumatori quando si trovino a firmare contratti fuori dai locali della banca.
La corretta applicazione di tali principi comporta che il diritto di recesso di cui all’art. 30 TUF trovi espressa previsione all’interno delle clausole negoziali e sia inserito all’interno del contratto stipulato tra le parti, permettendo all’investitore di capire che può recedere dal contratto stesso senza conseguenze, dopo aver avuto a disposizione un congruo termine per valutare l’investimento compiuto.
La pronuncia in commento permette di poter contestare la nullità di quegli strumenti di investimento e finanziari, ivi compresi i cd. derivati, stipulati fuori sede ovvero fuori dai locali della banca nel caso in cui manchi la clausola di recesso nel contratto quadro ma anche in ogni successiva stipulazione in esecuzione di esso, se a firmarli è un cliente al dettaglio e non un operatore qualificato.
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