Con un  recentissima sentenza del TRIBUNALE DI UDINE la società di leasing ha restituito una somma pari a euro 357.000.

Nel caso di specie, la Civileasing Spa è stata costretta a restituire la somma di Euro 356.779,80 ad un cliente, in quanto il Giudice ha ritenuto infondata la tesi sostenuta dalla società di leasing.

In propria difesa, la Civileasing Spa sostiene che il TEGM rilevato periodicamente dalla Banca d’Italia è determinato esaminando solo gli interessi corrispettivi e non anche quelli moratori, pertanto ogni comparazione è impossibile trattandosi di tassi disomogenei fra loro.

Diversamente, il Giudice ha sottolineato che l’usura oggettiva deve essere stabilita in funzione di  natura e tipologia del credito, e non della diversa natura del tasso applicato ad esso (corrispettivo o moratorio).

Pertanto l’unico tasso soglia rilevante ai fini del calcolo dell’usura, con il quale effettuare il raffronto empirico, è il TEGM rilevato periodicamente dalla Banca d’Italia.

Leasing – Normativa di riferimento

Conseguenza di queste conclusioni è stata l’applicazione dell’art. 1815 secondo comma c.c., ai sensi del quale all’utilizzatore è stato accordato il rimborso del solo capitale puro, senza interessi, costi commissioni e simili remunerazioni (perché il prestito deve intendersi a titolo gratuito), oltre che la restituzione da parte della Concedente, di tutti gli interessi versati dall’utilizzatore nel corso del rapporto contrattuale.

Con tale sentenza, il Tribunale di Udine ha ribadito inoltre dei punti fermi per l’individuazione della presenza di usura nei contratti Leasing, vale a dire:

(a)        rilevanza degli interessi di mora, in quanto rientranti all’interno della categoria delle commissioni e remunerazioni a qualsiasi titolo convenute (e quindi anche quelle a titolo di mora);

(b)        divieto di somma tra tasso corrispettivo e tasso di mora, così come pattuiti in contratto, in quanto trattasi di operazione priva di fondamento logico matematico e giuridico;

(c)         ai fini della verifica sull’usura, il tasso di mora costituisce uno dei tassi semplici che integra il tasso corrispettivo, nel caso di mutamento del piano di ammortamento convenuto per effetto dell’inadempimento di una o più scadenze, concorrendo alla determinazione del costo effettivo annuo del credito erogato.

Conclusioni

Questo caso dimostra come, finalmente, la giurisprudenza sta dando ragione alla tesi che Martingale Risk sostiene da anni ed utilizza per l’elaborazione delle proprie Relazioni Tecniche, senza con questo prospettare possibilità di recupero infondate ai propri Clienti.

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