Un investitore lombardo ha acquistato nel 2018 un lotto obbligazionario Astaldi 13-20 7,125%. Dopo appena due mesi dall’acquisto, Astaldi ha presentato domanda di concordato preventivo, e l’investitore ha subito una perdita pressoché totale di quanto investito. Il cliente si è quindi rivolto a Martingale Risk per provare a recuperare quanto perso. Dall’analisi del nostro team tecnico legale, sono emerse alcune criticità imputabili alla banca intermediaria che ha venduto il titolo. Questa, infatti, nonostante avesse classificato l’operazione come non adeguata, l’ha eseguita nel giro di pochi secondi; è evidente che in un lasso di tempo così breve fosse materialmente impossibile fornire al cliente una spiegazione adeguata delle ragioni di tale classificazione. La banca ha quindi violato l’obbligo di informare il cliente sui profili di rischio che avevano determinato l’esito negativo del controllo di adeguatezza. Il dépliant informativo consegnato al cliente (aggiornato al 9 luglio 2018, il giorno prima dell’operazione) descriveva Astaldi come una delle principali società mondiali nel settore delle costruzioni, definiva le obbligazioni come “liquide” e il rischio di mercato “medio-basso”, senza alcuna segnalazione di criticità finanziarie. Questo materiale aveva l’effetto opposto a quello dovuto: anziché mettere in guardia il cliente, lo rassicurava ulteriormente, rendendo ancora più incomprensibile e inattesa la classificazione “non adeguata”. Astaldi aveva predisposto fin dal 2013 un documento (l’Offering Memorandum) in cui si precisava esplicitamente che le obbligazioni in questione erano destinate esclusivamente a investitori qualificati (non al pubblico retail). Questo documento, che avrebbe chiarito una delle ragioni fondamentali dell’inadeguatezza, non fu mai consegnato al cliente, e la sua omissione lo ha privato di una informazione essenziale. Il rating iniziale delle obbligazioni Astaldi era “Caa1” secondo l’agenzia Moody’s, che colloca i titoli nella categoria “non investment grade” (i cosiddetti junk bond), caratterizzata da alta rischiosità e possibile default. Questa informazione non era stata comunicata al cliente prima dell’operazione, né era desumibile dal materiale informativo consegnato. Con il nostro supporto, l’investitore ha citato in giudizio la propria banca dinnanzi al Tribunale di Lecco; il giudice condividendo la nostra posizione ha condannato la banca a risarcire il cliente per la somma di € 80.702,95 oltre interessi legali.  

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