Recuperare interessi sui conti correnti affidati

interessi conti correnti

8 banche su 10 hanno applicato interessi e commissioni illegittime sui conti correnti affidati.Ottieni un risarcimento da anatocismo, usura e altre criticità.

 

Martingale Risk dal 2009 ha assistito centinaia di imprese nel recupero delle perdite subite su conti correnti, con possibilità di valutare la modalità di pagamento posticipato solo a rimborso realmente ottenuto. Approfitta dell’analisi preliminare gratuita: in pochi giorni gli analisti della Martingale Risk quantificano le somme contestabili e valutano le irregolarità legali che sono state applicate dalla propria banca. Affidandovi ai professionisti tecnici e legali della Martingale Risk è possibile, tramite l’analisi quantitativa e l’attività di assistenza legale, dimostrare la mala gestio della banca e recuperare quanto pagato ingiustamente nel corso degli anni.

I nostri analisti valutano se nel corso dei rapporti di Conto Corrente la Banca abbia addebitato oneri passivi superiori al dovuto a seguito dell’applicazione della capitalizzazione trimestrale e di altre pratiche considerabili come illegittime alla luce della normativa di settore e della Giurisprudenza. I risultati derivanti dal ricalcolo e dall’analisi approfondita delle voci dei conti correnti verranno confrontati con quelli degli estratti conto della Banca, in modo da poter evidenziare le somme illegittimamente pagate dalla Società.

In tutti i casi nei quali abbiamo riscontrato irregolarità nei contratti e negli estratti conto, come pratiche di usura, anatocismo, commissioni di massimo scoperto o interessi passivi, le aziende clienti hanno ottenuto il rimborso di quanto perso!

Martingale Risk adotta una politica di Zero Costi Anticipati, per cui previa analisi non richiede alcun compenso iniziale ma unicamente una percentuale sulle somme recuperate, e solo a risarcimento effettivamente avvenuto.

  • La presenza di condizioni di tasso, oneri e costi non pattuiti contrattualmente: Qualora un’impresa, a seguito dell’apertura di un conto corrente bancario, abbia la necessità di ricorrere ad un affidamento, incorrerà in interessi sulle somme utilizzate, detti interessi passivi. Per quanto riguarda questi interessi legittimi è tuttavia fondamentale sapere che non possono in nessun caso produrre ulteriori interessi. Gli interessi passivi vengono calcolati una volta all’anno, solitamente il 31 dicembre, ma devono essere pagati non prima del primo marzo dell’anno successivo: l’istituto bancario non può dunque pretenderli prima di questa data. Quando la banca pretende in maniera forzosa addebiti di questo tipo, senza rispettare le tempistiche legalmente stabilite, ci troviamo di fronte ad un ulteriore comportamento illegittimo, per cui è lecito agire.
  • L’applicazione di interessi anatocistici (Art.1283): L’anatocismo è una prassi diffusa in ambito bancario secondo cui viene applicato un regime di capitalizzazione composta degli interessi debitori applicati ai clienti che dà luogo alla formazione di interessi su interessi. In particolare, gli interessi e le altre competenze vengono capitalizzate, cioè sommate al capitale prestato, ad ogni chiusura trimestrale. I nuovi interessi vengono quindi calcolati non solo sul capitale prestato, ma anche su interessi e competenze precedentemente liquidate, comportando così un aggravio reale del costo sostenuto dal correntista.
    L’azienda inconsapevolmente si troverà dunque a dover corrispondere due volte lo stesso costo, rischiando di avere una crescita esponenziale e perdite elevate. È fondamentale ricordare che la legge vieta qualsiasi forma di produzione di interessi su interessi già dovuti nei confronti della banca, come da ultimo l’art. 1, comma 629, del 27 dicembre 2013, n. 147, che ha eliminato l’anatocismo bancario stabilendo che dal 1 gennaio 2014 il CICR è tenuto a prevedere che “gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”.
  • Le Commissioni di Massimo Scoperto/Commissioni di Istruttoria Veloce: Le banche hanno generalmente applicato alla clientela CMS o commissioni ad esse assimilabili, senza alcuna indicazione del criterio di calcolo, esercitando il diritto di addebitare importi commisurati al massimo utilizzo del periodo di riferimento indipendentemente dalla quota di fido utilizzabile.
    La Giurisprudenza sul punto è pacifica nel ritenere che, affinché sia valida, la clausola che prevede la commissione di massimo scoperto deve rivestire – in ossequio al disposto dell’art. 1346 c.c. e della disciplina vigente in materia di trasparenza bancaria – i requisiti della determinatezza o determinabilità dell’onere aggiuntivo che viene imposto al cliente. Più in particolare, è stato stabilito che la determinatezza o determinabilità della clausola si configura quando in essa siano previsti sia il tasso della commissione, sia i criteri di calcolo e la sua periodicità.
  • Il reato di Usura (Lg.108/96): Un’altra problematica frequente è quella legata alla pratica dell’usura. L’applicazione degli interessi usurai consiste in “commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e altre spese, escluse quelle per le imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito” (Art. 1 L. 108/96) superiori al limite determinato dall’Art 2 della L. 108/96 (Tassi Soglia d’Usura). Questi ultimi fanno riferimento alla media dei tassi praticati sul mercato per ciascuna categoria di credito o prodotto. Per determinare l’usura si confronta il Tasso Effettivo Globale (TEG) con il Tasso Soglia oltre il quale gli interessi si considerano sempre usurari, quest’ultimo viene rilevato trimestralmente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentita la Banca d’Italia.
  • Postergazione e antergazione delle valute: anche questa irregolarità è molto diffusa nell’ambiente bancario. Consiste in un espediente usato dalle banche per accrescere i giorni base per il calcolo degli interessi passivi e per diminuire quelli che si riferiscono agli interessi attivi, il tutto a svantaggio dell’azienda cliente. La presenza di questo meccanismo è un’illegittima violazione del Testo Unico Bancario (TUB) e del Decreto legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010.
  • Estratti scalari trimestrali con indicate le relative competenze;
  • Eventuali contratti di stipula di affidamenti sul C/C ed eventuale contratto di apertura del conto (se disponibile).

Martingale Risk offre alle imprese ed agli investitori privati una soluzione completa (tecnica e legale) per il recupero delle perdite e dei costi illegittimamente addebitati dalle banche su investimenti finanziari, azioni e obbligazioni, gestioni patrimoniali, trading e contratti derivati.

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Martingale Risk in molti casi accetta di pagare essa stessa le spese amministrative del contenzioso (quali il contributo unificato, CTU e le spese di eventuale soccombenza di controparte), oltre ai compensi dei legali.

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Massimo per l'analisi