Recuperare perdite da Derivati

perdite da derivati

Causa a costo zero e rischio zero per recuperare le perdite da contratti IRS e SWAP

Rottamazione di derivati aziendali

Con la recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, si sono aperte ottime possibilità per invalidare i contratti derivati (IRS o SWAP) che non rispettano criteri di trasparenza e correttezza. Martingale Risk è all’avanguardia in questa battaglia legale, fornendo ai propri clienti il più elevato standard qualitativo di consulenza. In particolare, ci siamo specializzati nella rottamazione dei contratti derivati, al fine di annullare gli accordi ingiusti e di recuperare le perdite subite dalle aziende italiane.

La nostra missione è chiara: offrire a tutte le aziende italiane ed Enti locali che hanno subito perdite a seguito di contratti derivati di tipo IRS o SWAP una possibilità concreta e soprattutto sicura per il recupero, senza esporle a ulteriori rischi. Martingale Risk è infatti l’unico operatore in Italia ad adottare l’approccio “Zero Costi Anticipati” e “Zero Rischi”, finanziando totalmente ogni spesa legata alla negoziazione e al contenzioso, quali spese legali e peritali, contributo unificato, CTU e spese di eventuale soccombenza.

La Delibera Consob n. 11522/1998, oggi sostituita dalla Delibera n.16190/2007, stabilisce l’obbligo per gli intermediari di fornire ai clienti le informazioni relative a tutti i costi e/o commissioni incorporate negli strumenti finanziari. Quest’obbligo, tuttavia, è stato largamente disatteso in fase di vendita di molti strumenti finanziari ed in particolar modo di contratti derivati. La recente sentenza n. 21830/2021 della Prima Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione, arrivata a distanza di un anno dalla precedente sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite n.8770/2020 che riguardava gli enti locali, non solo conferma la tendenza positiva del panorama giuridico nei confronti degli investitori che hanno subito perdite illegittime a causa dei derivati, ma afferma come – anche per quanto riguarda le aziende – la stipula di un contratto derivato debba inderogabilmente sottostare a determinati parametri, pena la nullità immediata dello stesso.

Ad oggi un contratto derivato risulta sempre nullo qualora si verifichino le seguenti inadempienze:

  • Mancata indicazione dei costi impliciti alla stipula: un contratto IRS è gravato da costi impliciti qualora al momento della stipula non abbia un valore iniziale pari a zero, bensì negativo per il cliente, senza che a fronte di tale elemento economico negativo fosse stata prevista in favore del cliente una somma di pari ammontare così da riequilibrare il contratto stesso.
  • La mancata indicazione del metodo matematico utilizzato per il calcolo del Mark to Market (o MTM): Posto – infatti – che il MTM del Derivato per definizione non può essere determinato, in quanto si tratta di valori attesi, esso deve essere quantomeno determinabile. Perché ciò avvenga, è necessario esplicitare la sua metodologia di calcolo dal momento che, a seconda della formula utilizzata, anche gli importi generati possono variare sensibilmente.
  • Incoerenza tra pagamenti del derivato e del debito sottostante: nel caso in cui non sussista una correlazione tra le caratteristiche tecnico-finanziarie dello strumento finanziario derivato (importo di riferimento, parametro indicizzazione cedole periodiche, periodicità dei pagamenti) e le caratteristiche tecnico-finanziarie del presunto debito oggetto della copertura (importo di riferimento, parametro indicizzazione quote interessi, periodicità dei pagamenti), il contratto derivato non può considerarsi avere una finalità di “copertura”, ma contrariamente “meramente speculativa”.
  • Mancanza di un contratto quadro validamente perfezionato: tale circostanza integra la radicale nullità del predetto accordo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 TUF, per difetto di forma scritta e, quindi, di tutte le operazioni poste in essere nell’ambito di operatività del medesimo contratto.
  • Mifid e profilazione non adeguata: quando uno strumento finanziario come un derivato IRS non risulta adeguato, ovvero non è in linea con le competenze patrimoniali, finanziarie e conoscitive del cliente o anche nel caso in cui venga proposto da parte dell’intermediario, quando non è realmente possibile effettuare una corretta e completa valutazione e quindi l’IRS non corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente e non sia economicamente sopportabile, ci troviamo di fronte ad un’inadempienza, volontaria o involontaria che sia, da parte della banca. Questa tipologia di informazioni deve essere presente anche nel questionario obbligatorio che viene sottoposto secondo la direttiva MIFID (Markets in Financial Instruments Directive), la direttiva europea a tutela degli investitori.
  • Assenza della clausola di recesso (ART. 30, C. 7, D.LGS. 58/1998)
  • Conferma riportante i dati finanziari dei singoli derivati (indispensabile);
  • Contratto quadro per l’operatività in derivati (se presente);
  • Eventuale prospetto con le perdite subite o copia delle cedole di addebito/accredito (o estratti conto da cui si evincono i pagamenti);
  • Eventuale documentazione accessoria (ad es. dichiarazione di operatore qualificato o questionario Mifid).

Martingale Risk ha recuperato oltre 300 milioni di euro per i propri clienti su derivati, investimenti e affidamenti bancari. Negli ultimi 12 mesi inoltre, abbiamo recuperato oltre 11 milioni di euro unicamente da contratti derivati per aziende ed enti locali nostri clienti.

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Martingale Risk in molti casi accetta di pagare essa stessa le spese amministrative del contenzioso (quali il contributo unificato, CTU e le spese di eventuale soccombenza di controparte), oltre ai compensi dei legali.

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Massimo per l'analisi