Perdite su azioni e obbligazioni subordinate Lira turca

Lira Turca

Periodo di riferimento:

Gli ultimi 10 anni

Controparti verso cui è diretta l’azione:

  • Turchia
  • Tutte le banche intermediarie italiane che hanno venduto obbligazioni in Lira Turca

approfondimenti:

a spirale negativa legata alla valuta ha comportato ingenti perdite a tutti quegli investitori che anche in Italia hanno acquistato obbligazioni in Lira Turca. Le banche intermediarie in Italia hanno indiscriminatamente venduto le obbligazioni in Lira Turca al pubblico dei risparmiatori senza alcuna cura degli interessi di questi ultimi, in assoluto spregio degli obblighi di diligenza posti dalla normativa nazionale ed europea a carico degli intermediari finanziari. Tuttavia, il recupero delle perdite da obbligazioni in Lira Turca è possibile.

Tali titoli, emessi da uno stato straniero caratterizzato da un rapporto molto teso con la Comunità Internazionale, presentavano una molteplicità di rischi, trai quali il rischio paese, il rischio valutario, e nella maggior parte dei casi non risulterebbero compatibili con i profili dei clienti retail italiani. Dunque, data la rischiosità delle obbligazioni emesse in Lira Turca, le Banche avrebbero dovuto inderogabilmente assolvere a molteplici responsabilità, tra le quali:

  • Valutare scrupolosamente la compatibilità dei titoli con la profilatura, con l’esperienza e con il portafoglio del cliente;
  • Rendere al cliente, al momento della vendita dei titoli, un’informativa esaustiva sui rischi di perdite associati a questi ultimi ed in merito alle caratteristiche sostanziali di tali titoli, cosi come prescritto dalla normativa vigente.
  • Informare i propri clienti durante l’intera vita dell’obbligazione all’interno del loro portafogli circa qualsiasi elemento di natura straordinaria che impatti significativamente sulle dinamiche di rischio del titolo/emittente e comunicare eventualmente il raggiungimento di una soglia di perdita in corso sul titolo presente all’interno del portafoglio, nel caso in cui tale soglia sia predeterminata all’interno del contratto per la prestazione dei servizi di investimento.

Risarcimento per perdite su obbligazioni in Lira Turca: come recuperare gli investimenti

Se un risparmiatore ha investito in obbligazioni in Lira Turca ed ha subito delle perdite la soluzione più immediata e concreta per ottenere un congruo risarcimento è affidarsi alla Martingale Risk, società di contenzioso bancario/finanziario oggi leader in Italia nel recupero delle perdite su investimenti finanziariMartingale Risk può avvalersi all’interno della propria organizzazione dei professionisti trai più specializzati nel ramo dei contenziosi sugli investimenti finanziari e, ad oggi, ha già recuperato più di 300 milioni di euro ed ha gestito più di 2.000 contenziosi – nazionali ed internazionali – con un tasso di successo pari al 92%Martingale Risk compirà tutte le azioni negoziali e legali necessarie per il recupero delle perdite subite dal cliente, prevedendo un compenso – ad esito ottenuto – unicamente a percentuale sulle somme che saranno effettivamente recuperate.

Faq

Gli investitori di Banca Carige che hanno subito perdite a seguito dell’acquisto di obbligazioni in Lira Turca tramite banche intermediarie italiane.

La Turchia ed ogni banca italiana che abbia venduto obbligazioni in Lira Turca.

Sono contestabili gli investimenti relativi agli ultimi 10 anni.

Le possibilità di risarcimento si basano sulla violazione degli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza nella prestazione dei servizi di investimento previsti dal Testo Unico Finanziario (T.U.F.), dal Regolamento Consob e dal Codice del Consumo (D. Lgs. 206/2005) da parte delle banche che hanno venduto obbligazioni in Lira Turca.

  • Certificato di continuato possessooppure
  • Note contabili di eseguito delle Operazioni contestate, oppure
  • Estratti conto dove sono state regolate le operazioni contestate
  • Contratti bancari, se disponibili
  • Questionario MIFID, se disponibile

Martingale Risk adotta una politica di Zero Costi Anticipati, per cui non richiede alcun compenso iniziale ma unicamente una percentuale sulle somme recuperate, e solo a risarcimento effettivamente avvenuto.

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