Un’importante azienda lombarda del settore Luxury si è rivolta a Martingale Risk per valutare un contratto derivato IRS (Interest Rate Swap) , grazie all’esperienza ultradecennale sul campo e le profonde conoscenze tecnico-legali del team dei professionisti di Martingale Risk, è riuscita ad ottenere la nullità del derivato oltre ad una restituzione di oltre € 82.000,00 degli interessi già pagati.
LA VICENDA
Nel 2010 l’azienda aveva sottoscritto con la propria Banca un contratto derivato IRS a tasso fisso con nozionale di riferimento pari a € 500.000 relativo ad un finanziamento chirografario. Il derivato era stato stipulato su suggerimento dell’intermediario, che ne aveva consigliato la sottoscrizione in modo da realizzare una forma di copertura per il proprio indebito, così da fronteggiare il rischio dell’aumento dei tassi di interesse. Dalla data della sua conclusione sino alla data di presentazione del ricorso, il derivato ha prodotto flussi cedolari negativi per € 81.069,70, con un Mark-to-Market anch’esso negativo di € 6.210,31, oltretutto, al momento della stipula, l’intermediario aveva applicato costi impliciti per € 9.926,51.
LA RICHIESTA DI NULLITÀ: MANCANZA DI UN CONTRATTO QUADRO, CARENZA DI INFORMAZIONE E ASSENZA DI FUNZIONE DI COPERTURA
La richiesta di nullità del derivato è stata dunque fondata sulle seguenti motivazioni:
1) Il fatto che l’IRS sarebbe stato sottoscritto senza che tra le parti fosse stato previamente concluso un contratto quadro che regolasse le condizioni economiche della prestazione di servizi di investimento.
2) Il derivato sarebbe stato sottoscritto fuori dai locali commerciali dell’intermediario, ma senza che sia stata data informazione sul diritto di recedere dal contratto.
3) Il fatto che l’IRS risulterebbe privo di una causa concreta meritevole di tutela, in quanto non sarebbe stato in grado di assicurare la programmata funzione di copertura, essendo stato strutturato senza una reale correlazione con il finanziamento chirografario sottostante.
La Banca dal canto suo, ha tentato di contestare in sede di arbitrato tutte le accuse a suo carico.
LA DECISIONE FAVOREVOLE ACF E IL RISARCIMENTO DI € 82.194,44
L’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) ha dunque stabilito come:
- Tra la struttura del finanziamento e la struttura del derivato esista un notevole scostamento, che impedisce di rilevare la sua elevata correlazione e funzione di copertura. Decisiva è non solo la rilevante differenza tra il nozionale del derivato (€ 500.000) e l’ammontare massimo del finanziamento (€ 400.000), risultando così il primo ingiustificatamente superiore del 25% rispetto al secondo, ma anche e soprattutto la circostanza che, al momento della conclusione dell’IRS, il finanziamento non era stato neppure corrisposto nella sua integralità. Risultando in questo modo il nozionale del derivato, privo di qualunque senso economico nella prospettiva di una astratta funzione di copertura.
- Neppure i parametri di riferimento sono tali da garantire la correlazione tra le relative performance: il finanziamento è, infatti, indicizzato alla media aritmetica dell’Euribor 3 mesi, rilevati nel corso di un mese, mentre nell’IRS il parametro di riferimento per l’intermediario è sì sempre l’Euribor 3 mesi, ma rilevato in una data predeterminata.
In conclusione, la mancanza di una elevata correlazione tra struttura del finanziamento e struttura del derivato, ha determinato la totale inidoneità dell’IRS ad assolvere la funzione di copertura, e quindi la nullità del contratto derivato.
In accoglimento favorevole del ricorso ACF, il Collegio ha dichiarato la Banca tenuta al risarcimento della somma di € 82.194,44 oltre agli interessi, a favore del cliente Martingale Risk.
RISARCIMENTO DA DERIVATI CON MARTINGALE RISK:
La recente Sentenza n. 8770/2020 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha eliminato ogni possibile dubbio interpretativo sulle cause di nullità dei contratti derivati, stabilendo come principio fondante la nullità di tutti i contratti derivati per i quali le banche non hanno indicato, nei relativi contratti, il Mark to Market, i costi impliciti e gli scenari probabilistici.
Si tratta quindi di una sentenza dalla portata storica: tutti gli investitori, siano essi individui, aziende o enti locali, che hanno stipulato contratti derivati con le banche italiane possono far valere in giudizio la nullità di questi ultimi qualora le banche abbiano applicato costi impliciti. Tale punto di arrivo è il risultato di un lungo ed articolato dibattito in dottrina e giurisprudenza, caratterizzato da sentenze discordanti emesse da diverse corti d’appello italiane.
Martingale Risk dal 2009 ha assistito migliaia di investitori privati, imprese e centinaia di enti locali nel recupero delle perdite subite su contratti derivati, con possibilità di valutare la modalità di pagamento posticipato solo a rimborso realmente ottenuto.
Ad oggi Martingale Risk ha già recuperato più di 200 milioni di Euro di perdite, con una percentuale di successo pari al 92%, della quale il 58% si è chiuso con un accordo transattivo con la banca controparte.
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