Un investitore lombardo aveva acquistato nel 2013 delle obbligazioni subordinate “BMPS 10/20 5.6” emesse da Monte dei Paschi di Siena. L’operazione aveva generato una perdita pressoché totale di quanto investito. Perciò, questi ha chiesto supporto a Martingale Risk. Il nostro team ha studiato il caso, riscontrando alcune incongruenze imputabili alla banca che ha venduto i titoli. L’ordine, infatti, si basava su un contratto quadro non validamente perfezionato, in quanto carente di forma scritta.  La banca ha trasmesso solo un allegato relativo al mandato per negoziazione, ricezione e trasmissione ordini, ma rinviava a condizioni giuridiche ed economiche contenute in un altro contratto, che però non era stato integralmente consegnato all’investitore. Mancavano elementi essenziali del contratto di investimento, tra cui: la regolamentazione completa del rapporto; le condizioni giuridiche effettive; le condizioni economiche; le pattuizioni sui compensi e sulle remunerazioni dell’intermediario; la disciplina completa dei servizi di investimento prestati.  Quindi non è possibile ricostruire, dai documenti prodotti, i termini giuridici ed economici del rapporto tra banca e cliente. La banca non ha dimostrato l’esistenza di un contratto quadro valido, completo e conforme alla normativa. Con il nostro supporto, l’investitore ha citato in giudizio la propria banca intermediaria; il giudice del Tribunale di Mantova ha concordato con le nostre deduzioni ed ha dichiarato nullo il contratto quadro. Sulla base di questa nullità, è stata dichiarata nulla anche l’operazione di acquisto delle obbligazioni, ed ha condannato la banca alla ripetizione dell’indebito, ovvero a restituire al nostro cliente la somma investita – pari a € 41.215,27 – oltre interessi legali. 

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